CIRC. INFORMATIVA – Fondo Indennizzo Risparmiatori (F.I.R.)
Dal 26 luglio prossimo[1], (data non ufficiale scritta nel terzo provvedimento attuativo) e per i successivi 180 giorni, si aprirà la prima finestra del Fondo Indennizzo Risparmiatori (F.I.R.), istituito presso Ministero dell’Economia e delle Finanze.
ALPI mette a disposizione dei propri associati, e dei risparmiatori che volessero usufruire di tale opportunità, questa circolare informativa per conoscere i tempi e le modalità per inoltrare le domande. Di seguito si riportano le informazioni principali:
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COS’E’ IL F.I.R. | Si tratta del fondo che indennizza i risparmiatori che hanno acquistato obbligazioni subordinate e azioni da alcuni istituti di credito posti in liquidazione coatta amministrativa tra il 16/11/2015 ed il 01/01/2018. |
ISTITUTI DI CREDITO COINVOLTI |
e tutti gli istituti da loro controllati |
QUANTO RIMBORSA IL F.I.R. |
Per entrambe le tipologie andranno detratti eventuali rimborsi già percepiti con lo stesso strumento finanziario. |
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA | I risparmiatori titolari dei titoli oggetto dell’indennizzo, pertanto:
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[1]Fonte: Sole24ore del 05/07/2019
PROCEDURA (Semplificata e Prioritaria) | I soggetti indicati nel riquadro precedente, possono accedere ad una procedura semplificata e prioritaria se:
oppure
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA | Le domande dovranno contenere i seguenti documenti (da inviare esclusivamente tramite il portale attivo dal 26 luglio 2019 sul sito: www.fondoindennizzorisparmiatori.consap.it ):
1. dal 1° gennaio 2007, non hanno avuto, nella banca in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo, di revisione previsti dall’articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018 2. non sono parenti ed affini di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e di revisori previsti dall’ articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018 3. non sono controparti qualificate nè clienti professionali previsti dall’ articolo 1, comma 495, della legge n. 145/2018 4. non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, specificando l’importo e la causale rispetto a ciascuna azione o obbligazione subordinata di cui è indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione emittente 5. sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’ articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 6. in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante:
Nel caso di richiesta di indennizzo forfettario previsto dal comma 502-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’istanza è formulata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del decreto ministeriale del 10 maggio 2019, con esclusione degli atti indicati nella lettera c) del comma 2 (copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori). All’istanza deve essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in PDF, resa ai sensi dell’ articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante che il reddito complessivo dell’avente diritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita, è stato inferiore a 35.000,00 euro nell’anno 2018 oppure che il patrimonio mobiliare di proprietà dell’avente diritto, al netto degli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 494, della legge n. 145/2018 nonché dei contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, è di valore inferiore a 100.000,00 euro al 31 dicembre 2018. Gli originali della documentazione allegata a corredo della domanda di indennizzo debbono essere conservati a cura del richiedente per le verifiche che potrebbero essere disposte per l’istruttoria delle domande. In sede di verifica istruttoria, si fa riserva di acquisire, esclusivamente in via telematica, ulteriori informazioni e documenti che si ritenesse necessario direttamente da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.- |
La presente circolare è stata redatta dal servizio legale di ALPI ad esclusivo scopo informativo. Di seguito i recapiti a cui fare riferimento:
Giorgio Restelli (resp. Finanza) – email: grestelli@fideuram.it – tel. +393487821672
Avv. Antonio Misurelli (resp. Legale) – email: antonio.misurelli@gmail.com – Studio Legale Misurelli tel. +3903311740663
Stefania Demicheli (resp. Organizzazione) – tel. +393497510417